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Diffamazione sui social. Cassazione: nessuna condanna se non c’è la verifica dell’indirizzo Ip

In caso di diffamazione a mezzo Facebook, ai fini della pronuncia della sentenza di condanna, è richiesto come elemento imprescindibile la verifica dell’indirizzo IP (Internet Protocol Address).
Lo ha stabilito la Quinta Sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 5352 del 5 febbraio 2018 rafforzando così l’orientamento già esesso in precedenti sentenze laddove statuiva che la mancata verifica da parte dell’autorità giudiziaria dell’indirizzo IP riconducibile al profilo Facebook accusato di diffamazione, non consente di procedere con certezza all’attribuzione della responsabilità per il reato di diffamazione ex art. 595, III co. Cmma del Codice penale. Mancando tale accertamento, infatti, secondo i giudici non si può escludere l’utilizzo abusivo di terzi del nickname del presunto autore del reato, né è possibile verificare tempi e orari della connessione.

Per quanto riguarda la corretta acquisizione forense del materiale diffamatorio presente su Facebook, inoltre, la semplice stampa su carta delle conversazioni Facebook non è ritenuta una prova sufficiente.
Se invece le offese non sono state postate su un gruppo pubblico, ma sono state scritte in una chat privata non si configura l’ipotesi di reato di diffamazione, ma quello di ingiuria, un reato depenalizzato dal Decreto lgs 8/2016.
In conclusione, l’accertamento dell’indirizzo IP privato e quello pubblico ad esso collegato, consente l’identificazione certa dell’autore del reato, che rischia una sanzione dai 100 a 8 mila euro per le offese private. E il carcere da 6 mesi a 3 anni e una multa non inferiore ai 516 euro per quelle pubbliche.

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