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Banche. Cassazione: il cliente ha sempre diritto ad ottenere copia dall’istituto di credito dei documenti che lo riguardano 

Con ordinanza n. 14231 pubblicata il 24 maggio 2019 la Cassazione Civile ha stabilito che il cliente dovrebbe avere sempre diritto di ottenere dal suo istituto di credito i documenti e il rendiconto delle sue operazioni relative agli ultimi dieci anni, anche e soprattutto durante un eventuale giudizio.

I giudici della Prima sezione hanno, infatti, accolto il ricorso di un utente che aveva agito contro la sua banca accusata di una erronea gestione e del conseguente saldo debitorio causato, da lui ritenuto del tutto ingiustificato e illegittimo.

La corte d’appello di Milano aveva condannato il cliente al pagamento del debito. In Cassazione, il cliente aveva evidenziato l’errore dei giudici di merito per il mancato accoglimento della richiesta, correttamente effettuata dall’esibizione di una serie d’importanti documenti che potevano essere utili a dimostrare la fondatezza delle sue ragioni, che la banca non aveva prodotto e che il giudice di appello, conformemente a quello di primo grado, aveva ritenuto non ammissibile.

Di parere opposto i giudici della Cassazione che hanno affermato «il diritto del cliente ad avere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, sancito dall’art. 119 TUB abbia natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configuri come situazione giuridica “finale”, a carattere non strumentale. Esso, infatti «non si esplica nell’ambito di un processo avente ad oggetto l’attuazione di un diverso diritto, ma si configura esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso nei confronti della banca in possesso della documentazione richiesta e prescinde dall’eventuale uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi».

Per la Suprema Corte dunque «il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 385 dei 1993 (TUB), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante».

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