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Autonomia Veneto: nota del professor Mario Bertolissi

Venezia, 4 marzo 2019  –  L’ufficio stampa della Giunta regionale del Veneto tramette una nota del prof. Mario Bertolissi, membro della delegazione trattante per l’autonomia differenziata della Regione del Veneto.

“Ci si è chiesti e ci si sta chiedendo, da più parti, quale sia il ruolo, assegnato dalla Costituzione al Parlamento, nell’ambito della procedura, prevista dall’art. 116, 3° co., Cost., relativa all’autonomia differenziata, chiesta innanzitutto dalla Regione Veneto.

Per rispondere al quesito, è necessario premettere le seguenti considerazioni:

1) l’art. 116, 3°co., Cost., dispone che il trasferimento di ulteriori funzioni e risorse avvenga “sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”. Stato, in questo contesto, equivale a Governo, essendo riservato alle Camere il compito di approvare la legge, che recepisce l’intesa, “a maggioranza assoluta”;

2) certo, il Parlamento deve poter esercitare un potere sostanziale, di natura politica. Tuttavia, è bene non dimenticare che la sua asserita centralità è stata sconfessata, ripetutamente, dalle più diverse maggioranze parlamentari: da qui una ragione di sospetto a proposito della tesi di quanti lo vogliono ora senz’altro protagonista. Infatti, c’è chi ha dichiarato che “Bisogna fermare il treno!”: impedire che Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna ottengano quel che la Costituzione consente;

3) in passato, il richiamo alla Costituzione è servito, il più delle volte, a neutralizzare le migliori intenzioni. E quando ha provveduto addirittura il Parlamento, con la legge costituzionale n. 3/2001, il Giudice delle leggi si è incaricato di depotenziare la riforma, in senso antiautonomistico.
Si potrebbe continuare. Ma è bene essere chiari. Esiste un equilibrio, da rispettare, che riguarda, da un  lato, il ruolo del binomio Governo-Parlamento e, dall’altro, quello della Regione.

Il meccanismo dell’intesa rende la legge parlamentare di approvazione rafforzata. E’ indispensabile, allora, che il procedimento legislativo conservi i caratteri stabiliti dall’art. 116, 3°co., Cost., che differiscono da quelli ordinari di approvazione di una legge. Con questa conseguenza: se, nell’ambito del procedimento normale, il Parlamento detta le norme di principio e quelle di dettaglio, articolo per articolo, nel procedimento rafforzato, il suo compito si risolve nell’indicare gli enunciati più generali e programmatici, di indirizzo, connessi ai principi costituzionali implicati. Il che esclude facoltà emendative, che potrebbero favorire, piuttosto che buona fede e correttezza, un deleterio ostruzionismo: come è accaduto, finora, assai di frequente in passato.

In breve: il Parlamento discute la bozza di intesa ad esso sottoposta; dà, ove occorra, le proprie indicazioni di massima; Governo e Regione elaborano il testo finale; il Parlamento provvede a maggioranza assoluta”.

Mario Bertolissi

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