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Cassazione. Licenziamento per abuso nella fruizione dei permessi ex lege n. 104/92 assistenza persone handicappate. Per i giudici di legittimità è sufficiente recarsi in vacanza una sola volta per poter essere licenziati

Un’infermiera di una Asl ligure è stata licenziata dall’Ente per aver abusato del “diritto” di fruizione dei benefici di cui alla Legge n. 104 del 1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”

La dipendente se ne era andata in vacanza all’estero, godendo di giorni che dovevano servire, invece, secondo la domanda inoltrata all’Amministrazione, per l’assistenza della madre malata. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Genova rigettavano la domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare.

Da qui la proposizione del ricorso per cassazione, fondato vuoi sull’assoluzione ottenuta dalla lavoratrice in relazione all’imputazione sollevata in sede penale, vuoi sulla episodicità del fatto vuoi, infine, per omessa motivazione in ordine al contingente precario stato psichico (della dipendente stessa, non della di lei madre…).

La Suprema Corte (Sezione Lavoro), con ordinanza, ha rigettato il ricorso, confermato le statuizioni di merito e condannato l’infermiera alla refusione delle spese processuali.

Il principio generale affermato dalla Suprema Corte è stato quello per il quale l’abuso del diritto nella fruizione dei permessi contemplati dalla L. n. 104 del 1992 non presuppone affatto la reiterazione della condotta, risultando, pertanto, idoneo a sorreggere il percorso logico-valutativo intrapreso dalla Corte territoriale e condotto tenendo ampiamente conto della documentazione invocata a sostegno della propria prospettazione dalla ricorrente e addivenendo, in puntuale contrappunto con le risultanze dei medesimi a sancirne l’irrilevanza sotto il profilo della loro incidenza limitativa della gravità della condotta, correttamente apprezzata in conformità ai criteri indicati in sede di giurisdizione di legittimità, senza che possa ravvisarsi alcun vizio logico e giuridico nella prevalenza accordata all’elemento soggettivo della condotta medesima e nella qualificazione al medesimo attribuita in termini di “perdurante ipotesi di dolo”, profili che sono rimessi al libero apprezzamento del giudice del merito.

Fonte: Massimario G.A.R.I.

Rodolfo Murra

(10 aprile 2018)

 

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