Venezia, 5 aprile 2018 – Con la sentenza n. 71 del 2018, la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso della Regione Veneto, difesa dagli avv. Luca Antonini e Ezio Zanon, dichiarando costituzionalmente illegittimi i commi 85 e 627 dell’art.1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), in quanto disposti in violazione del principio di leale collaborazione con le Regioni.
Nello specifico, l’art. 1, comma 85 dispone che l’INAIL destini 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Tuttavia, nonostante la materia dell’edilizia scolastica coinvolga diverse competenze regionali, quali il “governo del territorio”, la “protezione civile”, ecc., la disposizione censurata dalla Regione Veneto non prevedeva alcuna forma di concertazione con le Regioni, nemmeno ai fini dell’adozione dei criteri di selezione dei progetti ammessi alla ripartizione. Il Governo, quindi rimaneva libero di favorire l’una Regione o l’altra senza alcun controllo da parte dell’insieme delle Regioni. La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma “nella parte in cui non prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.
Stessa sorte è toccata all’art. 1, comma 627, riguardante l’istituzione del “Fondo nazionale per la rievocazione storica”, anch’esso dichiarato illegittimo nella parte dove non prevede che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con il quale sono determinati i criteri di accesso al Fondo sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.