La Corte costituzionale l’aveva già detto alla Regione Umbria e alla Regione Basilicata (sentenza n.199/2016 vedi link fondo pagina). La tassa automobilistica è un tributo erariale, oggetto della competenza esclusiva statale attribuita dall’art. 117 Cost., e non un tributo proprio della Regione. E pertanto le Regioni non possono istituire esenzioni non espressamente previste o in contrasto con la legge dello Stato. E dunque, i veicoli (auto e moto) con età tra i 20 e i 29 anni sono soggetti al pagamento della tassa automobilistica.
Con sentenza n.242 del 22 novembre 2016 la Corte Costituzionale ha bacchettato anche la Regione Veneto per le stesse ragioni. E dunque le agevolazioni del bollo forfettario deliberate dall’esecutivo “Zaia 1” in campagna elettorale cadono con i conseguenti disagi per gli automobilisti e i motociclisti ai quali prima è stato detto di pagare il bollo forfettario solo in caso d’uso e ora si dice loro non è vero niente, bisogna pagare il bollo intero.
Deposito 22/11/2016
S. 242/2016 del 05/10/2016
Udienza Pubblica del 04/10/2016, Presidente: GROSSI, Redattore: LATTANZI
Norme impugnate: Artt. 2, 49 e 69 della legge della Regione Veneto 27/04/2015, n. 6.
Oggetto: Imposte e tasse – Norme della Regione Veneto – Legge di stabilità regionale 2015 – Tassa automobilistica – Prevista esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria per i veicoli e motoveicoli muniti di certificato di interesse storico collezionistico rilasciato da ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, etc., a decorrere dal ventesimo anno dalla loro costruzione – Prevista istituzione di una tassa di circolazione forfettaria sugli stessi veicoli e motoveicoli; Marchi – Prevista registrazione e promozione di marchi collettivi di qualità di proprietà della Regione; Bilancio e contabilità pubblica – Previsione che le riserve destinate alla copertura delle anticipazioni di liquidità, acquisite dalla Regione per il pagamento dei debiti sanitari pregressi, siano garantite anche mediante l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario regionale, vale a dire del finanziamento sanitario corrente.
Dispositivo: illegittimità costituzionale – non fondatezza – cessata materia del contendere
Atti decisi: ric. 72/2015
Bollo auto ultraventennali. La Corte costituzionale bacchetta le Regioni, la tassa va pagata