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Tracciabilità dei veicoli. Dal 3 novembre va comunicato alla Motorizzazione chi effettivamente usa il mezzo. Esonerati i familiari

La circolare n.15513 del 10.07.2014 del ministero dei Trasporti (1) stabilisce l’obbligo a far data dal 3 novembre 2014 di comunicare alla Motorizzazione il possessore/utilizzatore del mezzo.

autovetturaLa direttiva si fonda sull’art. 94, comma 4-bis del Codice della strada (2) secondo il quale chi ha la disponibilità abituale di un veicolo per un periodo superiore a 30 giorni, deve annotare il possesso sulla carta di circolazione presso la motorizzazione, per non incorrere nella sanzione di 705 euro con ritiro della carta di circolazione.
Anche il Dpr 198/2012 del resto, stabiliva l’obbligo della comunicazione alla motorizzazione quando viene modificata la tracciabilità dei veicoli (3). E’ il caso, ad esempio, delle fusioni societarie e dei comodati e noleggi a lungo termine.
La novità sta in questo obbligo di comunicare alla motorizzazione il soggetto utilizzatore. Che contraddice il principio consolidato fino ad oggi secondo il quale la guida di un veicolo, regolarmente assicurato e in regola con la revisione, è libera in Italia, indipendentemente da chi ha la proprietà del mezzo.
Dal 3 novembre dunque, l’utilizzo da parte di terzi in forza del comodato d’uso dev’essere aggiornato nella carta di circolazione. Saranno esentati dall’obbligo di aggiornamento i componenti del nucleo familiare purché conviventi (4). L’obbligo di comunicazione, dunque, spetterebbe anche al figlio, se non è più convivente coi genitori, che utilizzi il mezzo del padre o della madre.
Per quanto riguarda gli eredi, nelle more dell’accettazione d’eredità, se il mezzo viene utilizzato per un periodo superiore a 30 giorni si dovrebbe procedere con una “intestazione temporanea” a nome dell’erede (5).
Gli altri casi in cui sarebbe dovuta la comunicazione alla motorizzazione sono il comodato, la custodia giudiziale e la locazione senza conducente per un periodo superiore a 30 giorni. .
Ma lo stesso aggiornamento dovrà essere attivato anche in ipotesi di intestazione del mezzo a soggetti incapaci o nel caso di qualsiasi altro passaggio di possesso del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni.
Sono esclusi dall’obbligo i veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto oppure i rimorchi di peso superiore a 3,5 t.
(1) Circolare ministreo Trasporti prot.n. 15513 del 10 luglio 2014.
(2) Art. 94, comma 4-bis codice della strada
(3) D.P.R. n. 198/2012, pubblicato sulla GU n. 273/2012 art. 247-bis.
(4) Art. 247-bis.
(5) Art. 94, comma 4-bis codice della strada

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