Roger De Menech, deputato bellunese del Partito democratico, è intervenuto con un ordine del giorno (presentato l’8 agosto 2013) in merito alla gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate, in particolare sugli immobili delle centrali elettriche.
l’articolo 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, reca una norma di interpretazione autentica secondo la quale, limitatamente alle centrali elettriche, i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Secondo quanto disposto concorrono pertanto alla determinazione della rendita catastale, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell’attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo; i trasferimenti erariali agli enti locali interessati devono essere conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento. La rendita catastale conseguente all’accatastamento delle centrali elettriche avrebbe dovuto comportare la determinazione di una maggiore base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e conseguentemente un maggior gettito a favore degli Enti locali interessati.
Tuttavia, sottolinea De Menech, la norma interpretativa si è rivelata di difficile attuazione in assenza di linee guida per identificare i componenti da inserire nella valutazione e le modalità di valorizzazione. L’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato al 2012, per esigenze di risanamento dei conti pubblici, l’applicazione dell’imposta municipale (IMU), istituita e disciplinata dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; successivamente l’articolo 1, commi 380 e da 382 a 384 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità per il 2013), ha modificato il citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, stabilendo un differente assetto della destinazione del gettito rinveniente dall’IMU e ridefinendo i rapporti finanziari tra Stato e comuni; in particolare è prevista la riserva allo Stato del gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e la possibilità per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota; le eventuali maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’IMU alle centrali di produzione dell’energia non risultano ad oggi del tutto quantificabili in quanto sono in corso le attività di determinazione delle rendite catastali. È importante che gli Enti locali beneficino del maggior gettito derivante dall’applicazione dell’IMU a queste fattispecie in quanto direttamente connesse all’uso delle risorse proprie del territorio.
De Menech impegna pertanto il governo a valutare la possibilità, nell’ambito della complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, di destinare ai comuni e alle unioni dei comuni le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), sui fabbricati e le costruzioni di cui all’articolo 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, nonché sugli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.