L’abolizione delle Province torna in auge: uno degli otto punti inseriti dal Pierluigi Bersani (ma su cui hanno insistito anche altre formazioni come il Movimento 5 Stelle), in vista della formazione del nuovo Governo, va in questa direzione. Non più l’ipotesi di riordino/riduzione, che tanti problemi ha creato sul piano costituzionale per poi insabbiarsi al Senato della Repubblica, ma una legge di revisione della Costituzione, giacché le Province hanno “copertura costituzionale” ai sensi dell’art. 114 (e non solo) della Carta. Sulle ragioni politiche di una prospettiva di questo tipo, non è compito mio entrarvi. Tuttavia, alcuni concetti generali credo possano aiutare a inquadrare i termini del problema.
In primo luogo, non è vero, com’è stato superficialmente affermato, che la pluralità dei livelli istituzionali sia una caratteristica tutta e sola italiana. In Germania, al di sotto dei Länder, vi sono Comuni e Circondari; in Francia, al di sopra delle Municipalità (oltre trentamila) e dei Dipartimenti, vi sono le Regioni; in Spagna, troviamo Comuni, Province e Comunità autonome. In secondo luogo, non ritengo che il problema sia l’ente territoriale in sé, ma le funzioni che questo svolge, evitando, ad esempio, che sulla stessa materia intervengano più livelli di governo territoriale (principio già inserito nella I legge Bassanini). La razionalizzazione, pertanto, in attesa di una sistematica riformulazione dell’intero Titolo V, dovrà concentrarsi sull’individuazione delle funzioni proprie e conferite che spettano o sono attribuite alle Province, poiché qui sono incentrati i veri costi. Lavorando su questi aspetti, è possibile, a mio avviso, esaltare quelle funzioni di coordinamento dei Comuni, specie montani, sui quali si gioca la rivitalizzazione del ruolo delle Province. Coordinamento che è cosa ben diversa dall’esercizio associato di funzioni. In terzo luogo, anche per rispondere efficacemente ai problemi della montagna, si potrebbe lavorare sul principio di differenziazione delle funzioni amministrative di cui all’art. 118, comma 1, Cost. che consente di distribuirle in maniera diversa proprio secondo le realtà territoriali comprese in ciascuna circoscrizione provinciale. Infine, sull’idea che l’abolizione delle Province dovrebbe determinare anche una riduzione degli uffici statali con rappresentanza sul territorio (esempio le Prefetture-Uffici territoriali del Governo), è opportuno ricordare, l’ha precisato bene la Corte costituzionale con la sentenza n. 230/2001, come, soprattutto alla luce della riforma costituzionale del Titolo V, non esiste più un nesso tra circoscrizioni provinciali e uffici decentrati dello Stato, avendo l’ente provinciale perduto la prevalente matrice di circoscrizione dell’amministrazione decentrata del Ministero dell’Interno, per assumere la natura essenziale di ente espressivo di una delle dimensioni del sistema delle autonomie locali.
(*) Università degli Studi di Padova