
Il 13 febbraio 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 218 del 15 novembre 2012, nuovo Codice antimafia, che ha, tra l’altro, abrogato le precedenti disposizioni contenute nel D.P.R. n. 252/98.
Lo comunica la Prefettura di Belluno, che precisa:
“In base alle nuove norme, il certificato antimafia viene rilasciato esclusivamente dalla Prefettura e solo nel caso di rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni.
In particolare, è obbligo degli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti acquisire d’ufficio, tramite le Prefetture competenti per territorio, la documentazione antimafia nelle forme della comunicazione o dell’informazione.
I privati non possono più ottenere, come in precedenza, il “nulla osta antimafia”, presso le Camere di Commercio e pertanto non devono più richiederlo nemmeno alla Prefettura.
Solo nelle ipotesi di “comunicazione”, i privati possono autocertificare all’Ente Pubblico/Stazione Appaltante (ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 159/2011) di non essere nelle condizioni di decadenza, sospensione o divieto che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione”.
