L’astensione e i casi di nullità delle schede è disciplinata dagli articoli dal n.57 al n.63 del D.P.R. n. 361/1957.
L’art.62 prevede l’ipotesi in cui l’elettore non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda. Ciò accade quando l’elettore registrato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d’identità, abbia ritirato la scheda e poi l’abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina. In tal caso, l’elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell’apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.
Invece, il rifiuto della scheda non trova una specifica disciplina normativa ma non può certamente ritenersi vietato. L’elettore, infatti, può richiedere specificamente al presidente del seggio elettorale di voler votare solo per alcune e non per tutte le consultazioni in corso (e di voler ricevere, quindi, solo alcune schede) oppure può dichiarare di voler rifiutare tutte le schede.
Nel caso in cui l’elettore voglia astenersi completamente dal voto, rifiutando tutte le schede e chiedendo la verbalizzazione della propria astensione dal voto stesso, il presidente del seggio – al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni – può prendere a verbale la protesta dell’elettore e il suo rifiuto di ricevere la scheda, purchè la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, con l’annotazione nel verbale stesso delle generalità dell’elettore, del motivo del reclamo o della protesta, allegando anche gli eventuali scritti che l’elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.
Per quanto attiene la rilevazione del numero degli elettori, coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale.
La differenza non è di poco conto, perché le schede bianche e nulle vengono conteggiate come percentuale di votanti. E vengono ripartite, dopo la verifica in sede di collegio di garanzia, in un unico cumulo da ripartire nel cosiddetto premio di maggioranza. Quindi vanno a favore della coalizione che ottiene più voti. Mentre l’astensione verbalizzata consente di non far attribuire il proprio non-voto al partito di maggioranza.
errata corrige: prendiamo atto e ringraziamo i lettori degli interventi.
Si rettifica l’ultima parte dell’articolo riguardante le schede bianche e nulle, che non vengono conteggiate nel riparto dei seggi