Dal 1° maggio 2011 sono in vigore le nuove regole per ottenere l’esenzione dal ticket per condizione economica (codici regionali 7R2 -7R3-7R4-7R5) per le prestazioni di diagnostica e specialistica ambulatoriale. Da tale data, infatti, non è più possibile autocertificare il diritto all’esenzione utilizzando l’apposita modulistica in uso presso l’Azienda ULSS n. 1 e presso le strutture accreditate. Sono ora i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta e tutti i medici operanti presso le strutture Sanitarie, a dover indicare nella prescrizione (ricetta rossa) il codice di esenzione, sulla scorta del certificato di esenzione esibito dal singolo utente. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’INPS hanno reso disponibile uno specifico elenco per riconoscere la condizione di esenzione per reddito che viene aggiornato ogni anno entro il 31 marzo. Gli assistiti che hanno diritto all’esenzione e che risultano inseriti in tale elenco, hanno ricevuto al proprio domicilio, a cura dell’Azienda ULSS n. 1, il certificato di esenzione (valido dal 1° maggio 2011 al 31 marzo 2012) da presentare in occasione delle visite al medico.
I cittadini che ritengono di avere diritto all’esenzione per condizione economica (7R2, 7R4 e 7R5) ma che non sono in possesso del certificato inviato dall’Azienda ULSS n. 1 potranno recarsi presso gli sportelli dell’Azienda ULSS n. 1 e, tramite autocertificazione, ricevere un certificato di esenzione valido fino al 31 marzo dell’anno successivo.
In caso di esenzione per disoccupazione (codice 7R3) è sempre necessario provvedere all’autocertificazione presso gli sportelli dell’Azienda ULSS n. 1 non essendo previsto per queste ipotesi l’invio del certificato di esenzione.
Tutte le autocertificazioni saranno oggetto di verifica da parte dell’ULSS n. 1. Gli elenchi degli aventi diritto certificano il diritto in relazione alla situazione economica di due anni prima (ovvero anno 2009), mentre la normativa prevede il diritto in riferimento alla situazione economica dell’anno precedente (ovvero anno 2010). Pertanto, sarà responsabilità personale dell’assistito, inserito negli elenchi, avvalersi del diritto medesimo solo se i presupposti per l’esenzione sono invariati rispetto all’anno 2009. Non sono modificate invece le condizioni e i presupposti che danno diritto all’esenzione. L’assistito che si reca presso gli sportelli cassa ospedalieri o distrettuali con ricetta, emessa successivamente al 1° maggio 2011, sprovvista di codice di esenzione, è tenuto al pagamento del ticket. Per le prestazioni da fruire in base ad impegnative emesse precedentemente al 1° maggio 2011 si continua a dichiarare l’esenzione secondo le modalità in uso prima del 1° maggio 2011. Per il rilascio dei certificati di esenzione, gli assistiti potranno rivolgersi ai seguenti sportelli:
Ospedale San Martino: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 – lunedì e giovedì: dalle ore 14,00 alle ore 16,00 (mesi di maggio e giugno);
Distretto di Longarone: lunedì-martedì-giovedì-venerdì 8/12.30–mercoledì 11/12.30 –lunedì: dalle 14.30 alle ore 18.00;
Distretto di Puos d’Alpago: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Distretto di Agordo: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,00 alle ore 12,30 – mercoledì: dalle ore 13,30 alle ore 16,30
Distretto di Auronzo di Cadore: lunedì: 11/13 – martedì: 11/12,30 e 14/16,30 – giovedì: 9.30/12.30
Distretto di Cortina d’Ampezzo: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 –
Distretto di Pieve di Cadore: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 – martedì e giovedì: dalle ore 15,00 alle ore 16,30
Distretto di S. Stefano di Cadore: dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,30 alle ore 12,30 – giovedì: dalle ore 14,30 alle ore 16,30
Servizio Convenzioni e Prestazioni- Via Feltre, 57 – Belluno – (dal mese di luglio p.v..)
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 11,00 – lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.