Nella seduta di oggi – 8 giugno – la Giunta del Comune di Feltre ha approvato la procedura per il rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri. “Nelle more dell’aggiornamento del regolamento di polizia mortuaria – si legge nella nota – essendo doveroso ottemperare le richieste dei cittadini in ordine alle volontà dei propri defunti” la giunta ha deliberato:
– di confermare la procedura per l’affidamento per la conservazione delle ceneri approvata con deliberazione di Giunta n. 71 del 6 marzo 2006 e di dare atto che, qualora l’affidamento sia richiesto invece per la dispersione, la procedura applicabile sarà quella di seguito descritta;
– di approvare, nelle more dell’aggiornamento del Regolamento comunale di polizia mortuaria, la seguente procedura relativa all’affidamento delle ceneri
Procedura
Presentazione di istanza, in bollo, al Comune di Feltre in quanto comune di decesso o comune ove sono conservate le ceneri, da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per la dispersione delle proprie ceneri, alla quale sia allegata l’espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria, sia in altra forma scritta, ma olografa, o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75, 76 e 77 del codice civile, e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione oppure presentata con domanda distinta. L’autorizzazione è rilasciata dall’ufficiale di stato civile. I Servizi tecnici cimiteriali redigono il verbale di consegna dell’urna cineraria per la dispersione al richiedente inoltrandone una copia all’ufficio di stato civile. A dispersione avvenuta l’incaricato dovrà consegnare una dichiarazione sostitutiva con l’indicazione del luogo e del giorno e dell’ora in cui è avvenuta la dispersione.
Luoghi ove è consentita la dispersione
a) in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri
b) in natura
c) in aree private solo all’aperto con il consenso dei proprietari
In mare, nei laghi e nei fiumi la dispersione è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti
La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall’art.3 comma1, numero 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 “Nuovo codice della strada”
Modalità
La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato , tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.